Il contratto che Lei si appresta a concludere è disciplinato, per ciò che non è espressamente previsto dalle seguenti condizioni generali, dal D.Lgs. n. 185 del 22 Maggio 1999 che riportiamo integralmente, contenente le norme di protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Nel caso in cui non sia soddisfatto dei prodotti acquistati, Lei ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dall’acquisto di parte o di tutti i beni oggetto di un ordine senza alcuna penalità e senza il bisogno di specificarne il motivo, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 185/99.
Per recedere dall’acquisto Lei dovrà comunicare tale volontà mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dei prodotti acquistati a
TeXeD by TX ITalia s.r.l
via Ponchielli 4
Cernusco Sul Naviglio
20063
Milano
La comunicazione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a TeXeD S.r.l , oppure tramite e-mail, telefax o telegramma, da confermare nelle 48 ore successive con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviati al medesimo indirizzo, e dovrà specificare i prodotti acquistati e la Sua volontà di recedere dall’acquisto. La spedizione dei prodotti restituiti dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento. Le spese di spedizione saranno a Suo carico. Una volta ricevuti i prodotti oggetto del recesso TeXeD Store provvederà tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della Sua lettera raccomandata di recesso dall’acquisto, al rimborso delle somme da Lei versate per l’acquisto dei prodotti mezzo bonifico bancario.
ATTENZIONE: Il diritto di recesso può essere esercitato solo se la merce è perfettamente integra in ogni sua parte. Pertanto, le confezioni restituite non devono essere state aperte, private dell’involucro o di parti dello stesso, né recare segni di manomissione. L' esercente non risponde di eventuali danneggiamenti dei prodotti occorsi in fase di spedizione di ritorno degli stessi. Qualora l' esercente dovesse ricevere articoli di ritorno danneggiati o manomessi, non provvederà alla restituzione dell’importo versato per l’acquisto dei prodotti.
Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185
'Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza'
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 143 del 21 giugno 1999
Rettifica Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 230 del 30 settembre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od
al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e'
effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso
il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli
obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto
ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario
che il fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a
disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi
previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a
dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente
articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente
articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve
avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui
il fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad
un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni
di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente
versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in
cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi
legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al
fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità,
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso
delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del
consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
Art. 7.
Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di
consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di
lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di
pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente
decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso
fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione
nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano
una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si
dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente
decreto legislativo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero
che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al
comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e
degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più
favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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